Lo dice l’Unione Europea: il CBD non è uno stupefacente
L’Unione Europea ha ufficialmente riconosciuto il CBD come una sostanza non stupefacente e i prodotti a base di cannabidiolo potranno essere commercializzati liberamente. Leggiamo insieme un approfondimento di Canapa Industriale, che spiega gli sviluppi di questa vicenda storica per il mercato.
“Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis Sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”.
È il cuore della sentenza della Corte di Giustizia europea, tanto attesa, secondo la quale il diritto comunitario ha la precedenza sul diritto nazionale, anche se viene specificato che: “Tale divieto, tuttavia, può essere giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento”.
Tutto nasce da una processo avviato in Francia, in cui due imprenditori dopo aver messo in commercio una sigaretta elettronica a base di CBD, che veniva prodotto e importato dalla Repubblica Ceca, erano stati condannati a 18 e a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena nonché a 10mila euro di ammenda. Questo perché la Francia impedisce l’importazione di derivati dalla canapa che non siano fibra e semi. Il giudice si era interrogato allora sulla conformità al diritto dell’Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, e il processo è arrivato fino alla Corte di Giustizia europea.
Nella sentenza odierna, la Corte dichiara che “il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale”.
Nella sentenza la Corte esclude l’applicabilità dei regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC), perché il CBD non può essere considerato come un prodotto agricolo. Non solo, perché osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE) sono applicabili, poiché il CBD di cui al procedimento principale “non può essere considerato come uno stupefacente”. Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda, innanzitutto, che “i soggetti che commercializzano stupefacenti non possono avvalersi dell’applicazione delle libertà di circolazione poiché tale commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, ad eccezione di un commercio rigorosamente controllato in vista dell’uso per scopi medici e scientifici”.
Insomma, “Il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dall’articolo 34 TFUE”. La Corte precisa, tuttavia, “che una normativa siffatta può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE, quale l’obiettivo di tutela della salute pubblica invocato dalla Francia, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Benché quest’ultima valutazione spetti al giudice nazionale”.
Secondo la Corte il giudice nazionale deve valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche. Infatti, un divieto di commercializzazione del CBD, che costituisce, del resto, l’ostacolo più restrittivo agli scambi aventi ad oggetto prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, può essere adottato soltanto qualora tale rischio risulti sufficientemente dimostrato.
“Era una provvedimento atteso che conferma un’impostazione che le associazioni di categorie hanno sempre sostenuto cioè che la canapa industriale, in tutte le sue parti, non può essere normata dal testo unico sugli stupefacenti e quindi le normative degli Stati membri che limitano la possibilità di estrarre da tutte le parti della pianta contrastano con l’organizzazione del mercato comune”, sottolinea a Canapindustriale.it l’avvocato Giacomo Bulleri.
L’effetto di questa decisione ricadrà su tutta l’Unione Europea, quindi anche in Italia, portando una maggiore liberalizzazione del mercato, sempre legato alle destinazioni di utilizzo. Non è un “libera tutti”, anche perché la sentenza fa riferimento alle sigarette elettroniche legalmente prodotto in Repubblica Ceca, ma mette un punto fermo sul fatto che il CBD non sia uno stupefacente e sulle parti utilizzabili della pianta per le estrazioni e secondo Bulleri “sbloccherà anche le applicazioni per il Novel Food nell’Unione Europea” (processo che era stato bloccato a settembre perché la Commissione Europea aveva comunicato che avrebbe potuto considerarlo uno stupefacente).
“La sentenza avrà un effetto domino su tutti i quei paesi che hanno una normativa che si ostinava voler limitare l’uso della canapa a fibra e semi”. Ora vedremo cosa accadrà nel nostro paese sul decreto sospeso sui prodotti al CBD, e poi a dicembre, con la possibile ratifica delle decisioni dell’OMS sulla cannabis. Sicuramente è un bel passo avanti, per tutta l’Europa!